Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno percepito somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale sono tenuti a trasferire il 70 per cento di quanto riscosso a tale titolo all'amministrazione provinciale alla quale essi appartengono.
      2. L'amministrazione provinciale di cui al comma 1 deve destinare le somme ad essa trasferite ai sensi del medesimo comma alla messa in stato di sicurezza di strade provinciali ritenute pericolose, e in particolare di quelle montane.
      3. Il restante 30 per cento delle somme di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità di bilancio dei comuni, deve essere impiegato nell'ambito territoriale del comune interessato per la sistemazione di strade ritenute pericolose o che necessitano di interventi urgenti per la loro messa in stato di sicurezza.